Retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie nel Pubblico Impiego

Retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie nel Pubblico Impiego

La retribuzione durante il periodo di ferie deve essere uguale a quella durante il periodo di lavoro

Negli anni passati vi sono state numerose decisioni della Corte Europea (sentenza 15 settembre 2011, C-155/10, sentenza 22 maggio 2014 C-539/12, sentenza 13 dicembre 2018 C – 385/17, sentenza 13 gennaio 2022, C-514/20) che hanno stabilito il principio che “l’indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo”.

La giurisprudenza italiana, come dovuto, si è uniformata alle decisioni della Corte Europea. Anche la Corte di Cassazione ha accolto tale principio affermando che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.

Secondo la Suprema Corte la retribuzione da corrispondere ai lavoratori durante le ferie deve comprendere anche le indennità legate allo svolgimento delle mansioni di adibizione, ricomprese nella retribuzione ordinaria, posto che diversamente si indurrebbero i dipendenti a rinunciare alle ferie.

In sostanza il datore di lavoro, anche nel Pubblico Impiego, deve garantire al lavoratore l’equiparazione della retribuzione durante le ferie, rispetto alla retribuzione ordinaria erogata nei periodi di lavoro. Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 17 maggio 2019, n. 13425; Cass. Civ. Sez. Lav., 23 giugno 2022, n. 20216; Ordinanza Suprema Corte Cass. Sez. Lav. del 15 Dicembre 2023n° 35146).

Nel computo della retribuzione dovuta durante le ferie vanno considerati i compensi spettanti a titolo di incentivo per le diverse indennità che rientrano nella “retribuzione ordinaria” in base alla qualifica professionale del dipendente, derivanti dalle mansioni svolte (indennità corrisposte a fronte delle attività svolte in turnazione, durante le festività e a fronte di particolari situazioni di disagio lavorativo, ovvero le indennità variabili che attualmente non vengono computate nella retribuzione corrisposta durante le ferie).

Termine di prescrizione quinquennale

Nell’ambito del Pubblico Impiego è necessario tenere in considerazione la prescrizione quinquennale delle differenze retributive dalla data di debenza ai sensi dell’art. 2948 codice civile.

Nel settore privato i lavoratori hanno lo stesso diritto a vedersi retribuite per intero le giornate di ferie ma la prescrizione ha termini di decorrenza ben più ampi. Rimandiamo alla lettura del nostro articolo “Quando sei in ferie devi essere pagato come quando lavori?”

Cosa fare

È dunque opportuno inviare una diffida stragiudiziale per interrompere i termini di prescrizione. In tal modo il lavoratore avrà il tempo di fare predisporre il conteggio delle differenze retributive spettanti rispetto alle ferie già godute evitando di perdere quote di differenze stipendiali.

pubblicato il
24 aprile 2024

di Diomede Pantaleoni