Amministratore di società a responsabilità limitata

Amministratore di società a responsabilità limitata

Non dovuta l’iscrizione alla gestione commercianti INPS

Premessa

Si è rivolto al nostro Studio legale l’amministratore delegato di un’azienda che opera nel settore del commercio.

In qualità di amministratore da molti anni era iscritto alla Gestione Separata INPS ed anche alla Gestione Commercianti INPS, con duplicazione contributiva.

Per la nascita del doppio onere contributivo occorre una coesistenza di attività riconducibili al commercio e all’amministrazione societaria.

Riteneva ingiusta la doppia iscrizione in quanto non svolgeva alcuna attività per l’azienda se non quella di amministratore e dunque intendeva cancellarsi dalla Gestione Commercianti.

Dopo avere tentato e fallito la via extragiudiziale per la ferma opposizione dell’INPS, abbiamo introdotto il c.d. giudizio per accertamento negativo dinanzi al Tribunale di Macerata al fine di ottenere il riconoscimento del diritto dell’amministratore a non versare alla Gestione Commercianti e di rimanere iscritto alla sola Gestione Separata in qualità di amministratore.

Svolgimento del processo

In corso di causa l’INPS ha anche inviato una cartella di addebito senza attendere l’esito del giudizio di accertamento negativo, fatto che ha costretto il Cliente ad opporvisi in Tribunale ottenendo la sospensiva dell’avviso di addebito e la riunione dei due procedimenti avendo essi identità dal punto di vista soggettivo e oggettivo.

Non soddisfatto l’INPS ha avviato, sempre in corso di causa, un accertamento ispettivo contro l’azienda per verificare quali fossero le mansioni svolte dall’amministratore.

Sono stati sentiti i testimoni i quali hanno affermato con chiarezza che l’amministratore svolgeva da molti anni attività attinenti al ruolo e non anche attività di tipo lavorativo.

E’ emerso che l’amministratore non partecipava personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, come impone l’art. 29 Legge 3.6.1975 n. 160 perché scatti l’obbligo di iscrizione anche alla Gestione Commercianti.

Non è infatti sufficiente lo svolgimento di un’attività lavorativa qualsiasi, di natura individuale o societaria, per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza.

E’ opportuno chiarire, altresì, che l’onere della prova dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, necessari per l’iscrizione alla gestione è a carico dell’INPS essendo l’Istituto tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass., n. 23600 del 2009).

L’INPS in corso di causa non ha indicato, né tantomeno provato, quali fossero in concreto le mansioni che avrebbe effettuato in azienda che esulavano da quelle di amministratore. Peraltro con il carattere dell’abitualità e della prevalenza.

Esito del giudizio

Il Tribunale di Macerata sezione lavoro ha integralmente accolto la domanda, dichiarando l’insussistenza dell’amministratore all’obbligo di essere iscritto alla Gestione Commercianti INPS ed ha annullato l’avviso di addebito condannando l’INPS a pagare le spese di lite.

pubblicato il
26 febbraio 2024

di Diomede Pantaleoni