Polizze Hansard. Continuano le sentenze di condanna dell’intermediario.

Polizze Hansard. Continuano le sentenze di condanna dell’intermediario.

La Corte d’Appello di Ancona ha condannato l’intermediario per la nullità delle polizze emesse da Hansard.

Premessa

Abbiamo più volte scritto riguardo alle polizze unit linked emesse dalle società Hansard e QUI. Potete approfondire leggendo gli articoli “Polizze united linked: come ottenere il risarcimento” e “Polizze unit linked Go Global Opportunity e Global Quality Selection Tecniche illegittime di vendita”.

Nel primo degli articoli richiamati davamo conto che la Corte d’Appello di Ancona aveva confermato una sentenza del Tribunale di Macerata che aveva condannato l’intermediario assicurativo a risarcire i danni ad un nostro Cliente.

La sentenza della Corte d’Appello di Ancona

Con sentenza n. 19/2024 la Corte d’Appello di Ancona aveva dichiarato la nullità di una polizza emessa da Hansard denominata La Signature Bond Plus che aveva investito sui fondi denominati Go Global Opportunity e Global Quality Selection. Si veda l’articolo “Polizza La Signature Bond Plus emessa da Hansard

Il 22 gennaio 2024 con sentenza n. 138 la Corte d’Appello di Ancona ha condannato l’intermediario a risarcire il nostro Cliente per avergli fatto sottoscrivere un prodotto di investimento finanziario senza previa sottoscrizione del Contratto Quadro. Potete leggere il nostro articolo “Polizze Hansard. Condannato l’intermediario”.

Con sentenza n. 58/2024 la Corte d’Appello di Ancona ha fatto chiarezza su quale tra i soggetti intermediari della polizza ricada l’obbligo di risarcimento. Accade infatti che il sottoscrittore della polizza agisca in giudizio nei confronti del soggetto che risulta avere svolto attività di intermediazione della polizza ed il cui nominativo appare nel Modulo di sottoscrizione. L’intermediario così come risultante dai documenti ufficiali dichiara essere totalmente estraneo alla vicenda e getta la colpa sull’altra società di distribuzione che a suo dire è stata la reale intermediatrice del prodotto. Che si faccia causa all’una o all’altra, sempre le due società escludono qualunque loro attività e addossano la colpa sull’altra chiamandola in causa. Secondo la Corte d’Appello l’intermediario è il soggetto giuridico il cui timbro è apposto sul Modulo di sottoscrizione in applicazione del principio dell’apparenza.

La Corte d’appello di Ancona ha anche applicato il disposto della sentenza della Suprema Corte n. 6319/2019 in tema di assenza del rischio demografico, argomento al quale avevamo dedicato una specifica riflessione nell’articolo “Polizze assicurative linked. Riflessi sui processi in corso della sentenza della Corte di Cassazione n. 6319/2019”.

pubblicato il
12 febbraio 2024

di Diomede Pantaleoni