Polizze unit linked Go Global Opportunity e Global Quality Selection

Polizze unit linked Go Global Opportunity e Global Quality Selection

Tecniche illegittime di vendita

Premessa

Ci siamo più volte occupati delle polizze unit linked descrivendone le caratteristiche ed i rischi e valutando come potere ottenere il risarcimento dei danni quando perdono di valore (Polizze united linked: come ottenere il risarcimento). 

Nell’ambito del contenzioso che vede il nostro Studio legale assistere i Clienti che hanno subito danni per avere sottoscritto polizze unit linked investite in fondi che hanno perso liquidità, abbiamo affrontato casi in cui la vendita della polizza era avvenuta attraverso sistemi di convincimento del tutto illeciti.

Come convincere un cliente a sottoscrivere la polizza unit linked

Recentemente si è rivolto a noi un Cliente che ha perduto una cifra considerevole in una polizza unit linked investita nei fondi Global Opportunity e Global Quality Selection, che hanno perduto totalmente la liquidità. Se volete saperne di più su queste polizze potete leggere il nostro articolo La vicenda delle Polizze Go Global Oportunity e Global Quality Selection.

Nell’esaminare la documentazione fornitaci dal Cliente al fine di valutare la possibilità di agire in giudizio contro l’intermediario che aveva collocato il prodotto, ci siamo imbattuti in un documento che può fare luce su come sia stato possibile che un numero elevatissimo di persone abbiano investito in polizze così a rischio.

La tecnica di vendita è stata ben congegnata.

Il Cliente è stato contattato dalla società che distribuiva queste polizze attraverso un suo conoscente. Del tutto gratuitamente gli è stato proposto lo studio della situazione finanziaria presente e futura del suo nucleo familiare per verificare quali potessero essere le esigenze all’epoca del pensionamento.

L’intermediario assicurativo, a seguito di preventiva intervista, ha dunque predisposto un documento nel quale venivano dettagliatamente descritti la situazione finanziaria presente e futura con i conseguenti bisogni assicurativi/previdenziali/finanziari.

L’intermediario assicurativo si è nuovamente recato presso l’abitazione del Cliente recando con sé il documento contenente lo studio della situazione finanziaria e lo ha descritto. Il documento, composto di numerose pagine, era oggettivamente ben confezionato e proponeva una soluzione di investimento in linea con le reali esigenze future della famiglia del Cliente, ossia la previdenza integrativa.

Dopo avere convinto il Cliente della necessità di stipulare una forma di previdenza integrativa, l’intermediario ha estratto i documenti relativi al prodotto -a suo dire- più idoneo rispetto alla previdenza integrativa e lo ha fatto sottoscrivere al Cliente.

E’ stato sottoposto al Cliente il solo modulo di proposta della polizza unit linked non anche altre proposte di prodotti assicurativi o finanziari o previdenziali. Il Cliente è stato convinto con facilità a stipulare la polizza, dato che l’intermediario l’ha presentata come il prodotto perfetto per ottenere il futuro beneficio previdenziale suggerito nel documento di analisi della sua situazione finanziaria. 

L’intermediario non ha descritto la natura della polizza, non ha mai utilizzato il termine unit linked, si è limitato a dire che era il prodotto migliore per le sue esigenze familiari legate alla previdenza integrativa.

Con questo sistema è possibile convincere moltissimi soggetti a sottoscrivere polizze del tutto incompatibili con le reali esigenze familiari e nella totale inconsapevolezza dei rischi.

L’attenzione viene sviata sulle esigenze previdenziali/finanziarie future della famiglia e quando viene fatto firmare il contratto il cliente è convinto che si tratti della soluzione ottimale rispetto ai bisogni che l’intermediario gli ha appena prima descritto. Viene carpita la fiducia del cliente.

Violazione degli obblighi dell’intermediario

Queste modalità di collocamento della polizza costituiscono una grave violazione delle norme del Testo Unico della Finanza (art. 21 Decreto legislativo 58/1998) e del Codice delle assicurazioni private (artt. 120 e 183 Decreto legislativo 209/2005) che prevedono precisi obblighi informativi e di verità in capo all’intermediario pena l’obbligo di risarcimento dei danni arrecati al cliente.

Di fronte a violazioni come quelle appena descritte vi sono concrete possibilità di ottenere il risarcimento dei danni.