Hai svolto mansioni superiori? Devi essere retribuito e inquadrato

Hai svolto mansioni superiori? Devi essere retribuito e inquadrato

Si è rivolto al nostro Studio legale l’ex dipendente di uno studio di consulenza fiscale chiedendo se aveva la possibilità di ottenere le differenze retributive spettanti per avere svolto mansioni superiori rispetto a quelle indicate nel contratto di assunzione, per oltre 25 anni.

Il caso concreto

Il caso non era di semplice soluzione perché, seppure le mansioni svolte fossero oggettivamente superiori a quelle di inquadramento, non era agevole la dimostrazione trattandosi di fatti risalenti a moltissimi anni addietro.

Studiando le buste paga ci siamo resi conto che per sette mesi, nei primi anni ’90 del secolo scorso, il datore di lavoro aveva inquadrato il dipendente nel livello superiore pagandogli le relative differenze stipendiali. In seguito era stato riportato all’inquadramento inferiore anche a livello retributivo.

Abbiamo ritenuto di potere applicare il principio stabilito dall’art. 2103 del codice civile secondo il quale l’assegnazione a mansioni superiori diviene definitiva dopo un periodo di tre mesi (a seguito di recente modifica legislativa oggi il termine è di sei mesi) senza che l’assegnazione a mansioni superiori sia avvenuta per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

Dato che l’azienda ha sempre avuto un numero di dipendenti inferiori a 15, non era mai decorsa la prescrizione in costanza di rapporto di lavoro (si veda il nostro articolo La prescrizione dei diritti non decorre mai nel corso del rapporto di lavoro) e potevamo richiedere tutte le differenze retributive sin dall’inizio del rapporto di lavoro.

Fallito il tentativo di conciliazione abbiamo depositato la causa presso la Sezione lavoro del Tribunale di Macerata.

La decisione del Tribunale di Macerata 

Il Tribunale di Macerata ha deciso la causa facendo applicazione della regola di diritto di cui all’art. 2103 del codice civile. Dato che per diversi mesi il lavoratore era stato inquadrato nella categoria contrattuale superiore, il Tribunale ha ritenuto che meritasse l’inquadramento definitivo nella categoria superiore. Il datore di lavoro, infatti, non aveva dimostrato che l’assegnazione a mansioni superiori fosse avvenuta per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (ad esempio per malattia).

Dato che l’azienda datrice di lavoro non aveva mai superato il limite dimensionale dei 15 dipendenti, il Tribunale l’ha condannata a pagare tutte le differenze retributive sin dai primi anni ’90 oltre alla maggiorazione del trattamento di fine rapporto, il tutto completo di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle singole maggiorazioni di stipendio mensile dal dovuto al saldo.

pubblicato il
25 ottobre 2023

di Diomede Pantaleoni