Obbligazioni Venezuela

Obbligazioni Venezuela

Quello dei Bond Venezuela rappresenta un altro caso di mancato rimborso del capitale investito in obbligazioni messe da uno Stato Sudamericano (il primo e più famoso è quello dei Bond Argentini).

La Repubblica Bolivariana del Venezuela non ha sinora rimborsato le obbligazioni agli investitori e probabilmente mai lo farà.

Proprio come nel caso dei Bond Argentini i risparmiatori dovranno rivolgere le richieste di risarcimento agli intermediari che hanno loro venduto i Bond Venezuelani senza fornire la corretta informazione sulla rischiosità, a loro ben nota, di questa tipologia di prodotto.

Risarcimento del danno

Nel caso dei Bond Venezuela, gli intermediari finanziari, pur a conoscenza dell’elevato rischio insito in quell’investimento obbligazionario, ma non si sono astenuti dal farlo sottoscrivere alla clientela retail.

Nei casi esaminati dal nostro Studio è emerso che spesso la Banca ha omesso di effettuare la valutazione di appropriatezza oppure l’ha effettuata con formule generiche. In altri casi l’investimento non era in linea con il profilo di rischio del cliente; in altri casi ancora la scheda prodotto era del tutto insufficiente nel descrivere la rischiosità tipica del Bond Venezuela.

A fronte della gravità degli inadempimenti la probabilità di ottenere il risarcimento dei danni pari alla somma investita detratte le cedole incassate, oltre interessi e rivalutazione- è elevata.

Cosa fare

Coloro che intendono attivarsi per recuperare le somme perdute in obbligazioni Venezuela devono reperire la documentazione relativa alla sottoscrizione delle obbligazioni, comprese le specifiche informazione sull’investimento fornite dalla Banca, la scheda prodotto, la profilatura del rischio oltre allo storico degli investimenti pregressi e successivi. Se non si hanno questi documenti è possibile richiederli alla Banca che ha l’obbligo di fornirli.

La responsabilità dell’intermediario nei confronti del cliente ha natura contrattuale ed è soggetta al termine di prescrizione decennale. E’ sufficiente inviare una diffida stragiudiziale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, per interrompere il decorso del termine.

La causa civile sarà tendenzialmente individuale perché ogni situazione è diversa dall’altra. Sono possibili cause cumulative quando le situazioni siano oggettivamente sovrapponibili (stesso nucleo familiare, stesso soggetto intermediario, profili di rischio e informative simili, coincidenza temporale dell’acquisto ecc.). 

E’ possibile intraprendere, in alternativa alla causa civile, il ricorso all’ACF (Arbitro per le controversie finanziarie) con il vantaggio di avere costi e tempistica ridotta rispetto al Tribunale civile; con lo svantaggio (non da poco) che le decisioni dell’ACF non sono esecutive come le sentenze pronunciate dai Tribunali e l’intermediario non è tenuto ad eseguirle, cioè a pagare quanto stabilito nella decisione arbitrale. 

Tuttavia, in alcuni casi viene proposto ricorso all’ACF e se ha esito positivo e l’intermediario non lo esegue, la decisione arbitrale viene utilizzata come una sorta di “precedente” per adire l’autorità giudiziaria.

Anche in caso di esito negativo dell’ACF è possibile adire l’autorità giudiziaria.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il nostro Studio legale.

pubblicato il
30 giugno 2023

di Diomede Pantaleoni