Disinvesti tramite home banking?

Disinvesti tramite home banking?

Attenzione alla data di accredito del controvalore

In due parole

Quando effettui un disinvestimento tramite home banking, il controvalore non è necessariamente quello indicato nel modulo di rimborso ma quello relativo al giorno in cui l’operazione viene in concreto effettuata. Per chi volesse saperne di più invitiamo a leggere l’articolo per intero.

Premessa

Parliamo oggi degli ordini di rimborso tramite home banking di quote di un fondo comune di investimento. Tra le varie problematiche che possono presentarsi vi è quella relativa alla data di accredito del controvalore. 
Quando si inserisce una richiesta di rimborso tramite il sistema di Home Banking dell’intermediario viene fatto compilare un modulo di rimborso che indica l’importo dell’operazione cioè, nell’ottica di chi stava effettuando le operazioni di disinvestimento, il valore che gli verrà accreditato a seguito del disinvestimento.
Accade che l’importo indicato sul modulo di rimborso generi la convinzione che quello sia l’importo che verrà effettivamente bonificato ma, il più delle volte, non è così.

Procedura di rimborso

Dobbiamo partire da un dato oggettivo, l’operazione di rimborso non viene seguita istantaneamente e dunque il ricavato non potrà essere quello indicato nel modulo di disinvestimento, specialmente nel caso di forte volatilità del valore del fondo. Seppure questa sia una considerazione ovvia spesso non lo è alla prova dei fatti, in quanto il modulo di rimborso non indica sovente che la cifra ivi vendicata non corrisponda a quella che verrà effettivamente riconosciuta in pagamento.

In proposito va rilevato che il Regolamento sulla gestione collettiva adottato dalla Banca d’Italia in data 19 gennaio 2015, recentemente modificato con Provvedimento del 16 novembre 2022 (Titolo V, Capitolo I, sezione II, V.1.14) prevede che, nel caso di richieste di rimborso presentate per il tramite di soggetti collocatori, anche ai sensi dell’art. 1411 c.c., il gestore è chiamato a vincolare il collocatore alla loro trasmissione entro e non oltre l’orario (indicato nel regolamento di gestione) del primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione. Il rimborso avviene al valore unitario della quota del giorno di ricezione da parte della SGR della domanda di rimborso o, nel caso si tratti di un giorno in cui la quota non è valorizzata, al primo valore calcolato successivamente.

Il regolamento definisce i criteri di individuazione del giorno di ricezione indicando anche l’orario entro il quale la domanda deve pervenire alla SGR (Titolo V, Capitolo I, sezione II, V.1.16).
Va anche tenuto in considerazione il modulo di sottoscrizione predisposto dall’intermediario e firmato dall’investitore, nel quale sono sempre indicate le modalità e le tempistiche relative al disinvestimento. In genere l’intermediario è tenuto a trasmettere al soggetto incaricato dei pagamenti le richieste di rimborso entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, mentre il soggetto incaricato dei pagamenti deve trasmettere alla società di gestione entro il giorno di negoziazione i dati contenuti nella richiesta di rimborso ricevute entro una certa ora del giorno lavorativo precedente il giorno dei negoziazione di riferimento. Questa è la procedura standard seguita dagli intermediari.
Rispetti i casi di inserimento delle richieste di rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza, i moduli di sottoscrizione contengono precisazioni ulteriori: in genere il collocatore trasmette alla società di gestione il riepilogo degli ordini relativi alle richieste di rimborso con cadenza giornaliera, considerando pervenute il primo giorno lavorativo successivo le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo.

Il problema è che il modulo di rimborso a volte non indica la data presa a riferimento dalla quale ricavare il valore delle quote e, dunque, l’investitore ha la percezione che l’importo indicato sia quello che in concreto gli verrà pagato. Inoltre in alcuni casi non solo non risulta dal modulo di rimborso la data presa a riferimento per dare un valore alle quote, ma non risulta neppure alcune avvertimento circa il fatto che l’effettiva somma rimborsata possa differire dall’importo indicato. Ciò stante, è ragionevole presumere che, specialmente negli investitori meno esperti, la predetta informazione possa ingenerare un legittimo affidamento sul fatto che la somma che verrà rimborsata sarà effettivamente quella indicata nel modulo.

pubblicato il
13 febbraio 2023

di Diomede Pantaleoni