Quando sei in ferie devi essere pagato come quando lavori?

Quando sei in ferie devi essere pagato come quando lavori?

Effetti incrociati delle sentenze nn. 13425/2019 e 26246/2022

In due parole

Continuano le sentenze dei Tribunali ed anche della Corte di Cassazione che stabiliscono che il lavoratore in ferie deve ricevere la stessa retribuzione di quando è al lavoro. Nel settore dei trasporti il contenzioso è esploso.

Per chi volesse saperne di più invitiamo a leggere l’articolo per intero.

La retribuzione durante il periodo di ferie deve essere uguale a quella riconosciuta mensilmente

La Corte di Cassazione da qualche anno sta prendendo posizione sui criteri di calcolo della retribuzione nel periodo feriale. 

Con sentenza 13425/2019 ha stabilito che ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di “retribuzione” che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore.

Con ordinanza 15 ottobre 2020 n. 22401 ha stabilito che, con riferimento all’indennità di navigazione occorre valutare il rapporto di funzionalità che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall’altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell’Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.

Con sentenza 23/06/2022, n. 20216, che che l’ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite mira a permettere al lavoratore di usufruire effettivamente dei giorni di ferie cui ha diritto, dovendosi dunque disincentivare iniziative datoriali che, anche indirettamente, portino al dipendente a non goderne appieno. E’ affetto da nullità l’art. 10 del CCNL Trasporto Aereo Sezione per il Personale Navigante Tecnico, nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall’indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui al D.Lgs. n. 185 del 2005, art. 4, che, interpretato alla luce del diritto Europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione Europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l’attività lavorativa.

A queste pronunce di legittimità hanno fatto seguito una miriade di pronunciamenti delle sezioni lavoro dei Tribunali.

Non decorrenza della prescrizione dei diritti di credito - Cassazione n. 26246 del 6/9/2022

Avevamo già scritto sulla recente sentenza 26246/2022 che ha composto il contrasto giurisprudenziale nelle Corti di merito sulla decorrenza della prescrizione in corso di rapporto dopo l’entrata in vigore della Riforma Fornero. Si veda il nostro articolo “La prescrizione dei diritti non decorre mai nel corso del rapporto di lavoro - Risvolti della sentenza della Corte di Cassazione n. 2646/2022 sui processi in corsi e sulle dinamiche aziendali”.

La sentenza n. 26246 ha stabilito che la prescrizione dei crediti lavorativi decorre sempre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche nelle aziende cui si applica l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Bisogna però tenere a mente che solo i diritti non prescritti al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della Legge Fornero) potranno ancora essere esercitati. Se a quella data la prescrizione era già decorsa, non vi sono più possibilità di rivendicare i diritti.

Effetti sul contenzioso seriale attinente alla corretta quantificazione della retribuzione nel periodo feriale

Il contenzioso in materia di corretta retribuzione del periodo feriale sta prendendo sempre più campo nel settore dei trasporti, in ragione del peculiare sistema di formazione della busta paga di questo settore, dovuto alle previsioni dei CCNL e dei Contratti Integrativi Aziendali.

Ogni lavoratore che abbia prestato servizio in una grande azienda di trasporti (aerea, marittima, su gomma) ha goduto di periodi di ferie ed avrà la possibilità di rivendicare differenze stipendiali.

Pensiamo a che cosa voglia dire, economicamente parlando, potere retroagire sino al luglio 2012 nelle rivendicazioni salariali in tema di retribuzione feriale. L’importo non è rilevante singolarmente preso ma comporta oneri rilevantissimi, e soprattutto non previsti, nei bilanci aziendali delle grandi imprese con centinaia o migliaia di lavoratori.