Non hai superato il periodo di prova?

Non hai superato il periodo di prova?

Il licenziamento è illegittimo.

In due parole

Un cliente dello Studio ha lavorato alle dipendenze di una società manifatturiera con un primo contratto a tempo determinato, più volte prorogato. Ha continuato a lavorare senza interruzione dalla data di scadenza del contratto sino a quando è stato assunto a tempo indeterminato. Durante il contratto a tempo indeterminato è stato licenziato per mancato superamento del periodo di prova. Il licenziamento è illegittimo in quanto il lavoratore ha svolto sempre le stesse mansioni e quando è stato assunto a tempo indeterminato non poteva essere inserita nel contratto la clausola relativa alla prova dato che l’azienda già sapeva che era in grado di svolgere quelle mansioni.

Per chi volesse saperne di più invitiamo a leggere l’articolo per intero.

Premessa 

Il periodo di prova, disciplinato dall’art. 2096 cod. civ.,  apposto al contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, ha lo scopo di consentire alle parti di valutare l’opportunità di instaurare il rapporto di lavoro. 

È richiesta la forma scritta ai fini della sua validità dello stesso e deve essere sottoscritto al momento della stipulazione del contratto. 

Il patto deve indicare in modo specifico le mansioni affidate al lavoratore in modo tale che il datore di lavoro possa valutare l’esito della prova sulla base delle mansioni effettivamente affidate al lavoratore.

La ripetizione (reiterazione) del patto di prova è ammessa solo quando il datore di lavoro, pur avendo già verificato con esito positivo le abilità professionali del lavoratore, abbia interesse a valutarne anche il suo comportamento e la sua personalità in relazione all’adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo (ad esempio, le abitudini di vita o problemi di salute del prestatore di lavoro).

Secondo la prevalente giurisprudenza, si tratta di una condizione sospensiva potestativa del contratto di assunzione.

In caso di mancata specificazione delle mansioni oggetto della prova, il patto è considerato nullo. La specifica indicazione delle mansioni può essere operata anche per relationem alla qualifica di assunzione, ove questa corrisponda ad una declaratoria del contratto collettivo che definisca le mansioni riferite alla qualifica richiamata.

Qualora il CCNL di riferimento ricomprenda nel medesimo livello molteplici e diversificati profili professionali, occorre indicare lo specifico profilo professionale a cui si fa riferimento.

Un caso concreto

Un cliente dello Studio ha lavorato alle dipendenze di una società manifatturiera con un primo contratto a tempo determinato, più volte prorogato È stato poi assunto nuovamente con contratto di lavoro a tempo determinato sino alla scadenza del contratto. Ha continuato a lavorare senza interruzione dalla data di scadenza del contratto  sino a quando, è stato infine assunto a tempo indeterminato.

Nella vigenza del contratto a tempo indeterminato è stato licenziato per mancato superamento del periodo di prova.

Dopo avere impugnato stragiudizialmente il licenziamento, ha introdotto giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata sezione lavoro, affermando che: 

  • Il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova era illegittimo ed infondato. Il ricorrente, infatti, è sempre stato assunto nei vari contratti a termine e poi nel contratto a tempo indeterminato come “operaio addetto alla sbavatura di metalli” CCNL Metalmeccanici Artigiani.
  • Nei contratti a termine era stato assunto al livello 6 mentre nell’ultimo contratto, al livello 5.
  • Il diverso livello di assunzione non può essere motivo di legittima apposizione della clausola di prova.
  • La giurisprudenza della Corte di Cassazione “è consolidata nell’affermare che la causa del patto di prova è quella di tutelare l’interesse di entrambe le parti del rapporto a sperimentarne la convenienza, sicché detta causa risulta insussistente ove la verifica sia già intervenuta, con esito positivo, per le medesime mansioni, in virtù di prestazione resa dal lavoratore, per un congruo lasso di tempo, a favore dello stesso datore di lavoro (in tal senso fra le più recenti Cass. 17,7.2015 n. 15059; Cass. 25.3.2015 n. 6001; Cass, 5.3.2015 n. 4466)” (cfr. Cass. n. 17921 del 2016).
  • Cosa che si era puntualmente verificata nel caso di specie: è evidente l’illegittimità del patto di prova nel contratto di assunzione a tempo indeterminato del 3.11.2021, come “operaio addetto alla sbavatura di metalli”, visto che aveva già lavorato alle dipendenze della società resistente, per quasi due anni, svolgendo la medesima mansione.
  • La Corte di Cassazione ha altresì affermato che il principio è applicabile ogniqualvolta il prestatore venga chiamato a svolgere la medesima attività, senza che rilevino la natura e la qualificazione dei contratti stipulati in successione (cfr. Cass. 29.7.2005 n. 15960) nonché la diversa denominazione delle mansioni (cfr. Cass. 1.9.2015 n. 17371).
  • Tra l’altro l’assegnazione del livello superiore implica che era stata riconosciuta al lavoratore, da parte dell’azienda, la professionalità acquisita. A sostegno, dunque, del fatto che nell’ultimo contratto non poteva essere validamente apposta la clausola del patto di prova.
  • Ne conseguiva che il licenziamento irrogato per il mancato superamento del periodo di prova era illegittimo, essendo il patto di prova, per quanto specificato sopra, assolutamente insussistente.
  • Afferma infatti, la Suprema Corte che “il licenziamento intimato sull’erroneo presupposto della validità del patto di prova, in realtà affetto da nullità (per essere già avvenuta con esito positivo la sperimentazione del rapporto tra le parti) non è sottratto all’applicazione della disciplina limitativa dei licenziamenti” (cfr. Cass. 17358 del 2018).
  • Veniva richiesto il risarcimento del danno ex art 9 D.lgs 23/2015 nella misura massima di 6 mensilità di retribuzione globale di fatto 

Esito della causa 

La società, dopo avere ricevuto la notifica dell’atto di causa e del decreto di fissazione dell’udienza, ed essersi rivolta ad un proprio legale, ha proposto all’ex dipendente, che ha accettato, di essere riassunto in servizio con contratto a tempo indeterminato senza, naturalmente l’inserimento del periodo di prova.

Si tratta di uno di quei casi, non frequenti nei licenziamenti intimati per mancato superamento della prova, risoltisi con successo per il lavoratore.

La dimostrazione di avere superato con successo la prova è assai ardua, tanto che le impugnazioni di questa tipologia di licenziamenti sono tra quelle che hanno meno possibilità di successo in Tribunale. Il caso appena descritto si è potuto concludere con esito favorevole al lavoratore solo perché i contratti di lavoro erano stati mal formulati.

pubblicato il
11 gennaio 2023

di Diomede Pantaleoni