Hai perso soldi investendo nel trading online?

Hai perso soldi investendo nel trading online?

L’intermediario deve risarcirti

In due parole 

La società di trading on line che svolge il ruolo di intermediario ha l’obbligo di fornire le informazioni ai clienti circa la natura e la rischiosità dei prodotti finanziari e di valutazione della loro appropriatezza.
Se non lo fa e perdi il capitale deve risarcirti.

Per chi volesse saperne di più invitiamo a leggere l’articolo per intero.

Il caso 

Affrontiamo oggi il tema della perdita del capitale a seguito di investimenti effettuati tramite trading online. Si tratta di casi piuttosto frequenti. 

La vicenda che descriveremo si è svolta in modo del tutto legale. L’Intermediario e la Società di Gestione hanno attivato il rapporto contrattuale con l’investitore in modo del tutto corretto e rispondente alla normativa Italiana di settore. Questo, però, non ha evitato all’Intermediario di dovere rispondere dei danni provocati al Cliente.

L’investitore aveva aperto un conto trading presso un intermediario (succursale italiana di un’impresa di investimento del Regno Unito, iscritta all’albo CONSOB delle imprese di investimento autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi), tramite il quale sarebbe stato possibile eseguire in automatico operazioni di acquisto e vendita selezionate per suo conto da un agente, che era nella specie una società di gestione di diritto svizzero riferibile allo stesso Trader. 

Dopo avere compilato l’application on-line per l’apertura del rapporto di trading presso l’intermediario, la Società di Gestione gli ha inviato la procura per l’attribuzione del potere di operare a suo nome sul predetto conto. Dopo avere sottoscritto la procura ha versato sul conto corrente una provvista per l’avvio delle operazioni di investimento. La procura era prestampata su un modulo predisposto dall’intermediario e su carta intestata dello stesso.  

L’attività di trading si è concentrata, principalmente, sul mercato delle materie prime e il mercato delle opzioni e dei titoli azionari e, neppure due anni dopo, il conto registrava una perdita pari al 97,34% delle somme investite. 

Si è dunque rivolto all’Arbitro per le Controversie Finanziarie chiedendo la condanna dell’Intermediario al risarcimento dei danni.

La decisione del Collegio ACF

Il Collegio ACF con Decisione n. 6229 del 29 dicembre 2022, ha accolto la domanda di risarcimento dei danni nei confronti dell’Intermediario, analizzando il particolare rapporto di quest’ultimo con la Società di Gestione.

il Collegio ACF ha ritenuto fondata la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni per violazione da parte dell’intermediario degli obblighi di informazione sulle caratteristiche dei prodotti finanziari oggetto delle operazioni di investimento e di valutazione della loro appropriatezza. 

Osserva il Collegio che nel caso in esame l’Intermediario non contesta di non aver reso le informazioni sulle caratteristiche degli strumenti finanziari su cui si è indirizzata l’operatività oggetto del contendere, né contesta di non aver svolto le valutazioni di appropriatezza sulle singole operazioni di volta in volta eseguite, ma sostiene di non esservi tenuto, valorizzando la circostanza che il ricorrente ha conferito un mandato alla Società di Gestione, che ha assunto le relative decisioni per conto del cliente. 

A dire del Collegio, il rilievo non coglie, tuttavia, nel segno. Anche a voler prescindere dalla circostanza che il coinvolgimento della Società di Gestione (peraltro non autorizzata a operare in Italia, e che quindi non era tenuta ad applicare i presidi di tutela previsti dalla legislazione nazionale) nell’ambito del servizio prestato dal resistente non appare suscettibile di essere considerato come meramente episodico ma indica l’esistenza di una relazione stabile di cointeressenza tra la Società di Gestione e l’intermediario – come si evince, del resto, non solo dalla predisposizione della procura su carta intestata dell’intermediario, ma anche dal fatto che la stessa indica che l’attività della Società di Gestione si indirizza esclusivamente su prodotti offerti dal resistente – quel che è decisivo per affermare l’inadempimento del resistente è la considerazione che la circostanza che il cliente si possa essere avvalso, nella selezione dei titoli e strumenti oggetto della sua operatività, dell’ausilio di un terzo, non toglie che il servizio di esecuzione di ordini si imputi giuridicamente pur sempre al resistente. Ne consegue, pertanto, che il resistente non si può considerare esonerato, per il solo fatto del coinvolgimento nella decisione di investimento di un soggetto delegato dal cliente, né dal dovere di rendere le informazioni sugli strumenti, e che sono dovute anche per i servizi elementari come l’esecuzione di ordini, né dallo svolgere le relative valutazioni di appropriatezza. 

Gli inadempimenti dell’intermediario, conclude il Collegio ACF, sono dotati di sicura rilevanza causale nella produzione del danno sofferto dal ricorrente in dipendenza dell’operatività svolta tramite l’intermediario resistente. Il carattere sistematico degli inadempimenti consente, infatti, di affermare che se il resistente avesse osservato tutti gli obblighi previsti per la prestazione del servizio, il ricorrente si sarebbe astenuto dal dare corso a tale operatività. 

Il Cliente non aveva ricevuto alcuna informazione circa i rischi legati ai singoli investimenti in quanto la Società di Gestione non doveva fornirli (non essendo abilitata ad operare in Italia e dunque non soggetta alla normativa Nazinale Italiana) e l’Intermediario riteneva di non doverli fornire in quanto convinto, erroneamente, che fosse la società di Gestione a doverli fornire. 

L’Intermediario è stato condannato a risarcire l’intero danno patito dall’investitore.

Cosa fare

Coloro che intendono attivarsi per recuperare le somme perdute attraverso il trading on line devono reperire la documentazione contrattuale con l’Intermediario e con la Società di Gestione, quasi sempre firmata online. Dovranno procurarsi anche lo storico dei movimenti del conto trading.

E’ possibile intraprendere, in alternativa alla causa civile, il ricorso all’ACF (Arbitro per le controversie finanziarie) con il vantaggio di avere costi e tempistica ridotta rispetto al Tribunale civile; con lo svantaggio (non da poco) che le decisioni dell’ACF non sono esecutive come le sentenze pronunciate dai Tribunali e l’intermediario non è tenuto ad eseguirle, cioè a pagare quanto stabilito nella decisione arbitrale. 

Tuttavia, in alcuni casi viene proposto ricorso all’ACF e se ha esito positivo e l’intermediario non lo esegue, la decisione arbitrale viene utilizzata come “precedente” per adire l’autorità giudiziaria. Data la riconosciuta qualità dei componenti dei collegi decisori dell’ACF, le loro motivazioni sono tenute in ampia considerazione dai Giudici dei Tribunali.

Reperita tutta la documentazione, potrete rivolgervi ad un legale esperto della materia che saprà consigliare quale percorso intraprendere.

pubblicato il
2 gennaio 2023

di Diomede Pantaleoni