Obbligazioni Subordinate Monte dei Paschi di Siena

Obbligazioni Subordinate Monte dei Paschi di Siena

Devi essere risarcito

In due parole 

Nella vicenda Monte dei Paschi di Siena è capitato che gli operatori abbiano fatto sottoscrivere obbligazioni subordinate sulla base di documenti nei quali tale caratteristica non era mai citata. Nascondere questa informazione costituisce, a carico dell’Intermediario (Banca MPS, emittente ed intermediaria delle obbligazioni) una gravissima violazione dei doveri informativi imposti dal TUF e dai Regolamenti CONSOB.

A fronte della gravità di questo inadempimento, la probabilità di ottenere il risarcimento dei danni è molto elevata.

Per chi volesse saperne di più invitiamo a leggere l’articolo per intero.

Premessa

Affrontiamo oggi uno dei tanti temi legati al Monte dei Paschi di Siena ed in particolare la questione delle obbligazioni subordinate.

Accennavamo al caso MPS in un nostro recente articolo (Obbligazioni Ferrarini SpA - Gli investitori al dettaglio devono essere risarciti) dove evidenziavamo che a differenza di molti casi simili dove non è possibile agire nei confronti dell’emittente perchè è fallito o comunque si trova coinvolto in una procedura concordataria, la Banca MPS è ancora presente.

Per alcuni possessori di strumenti obbligazionari subordinati coinvolti nei crack bancari negli anni 2015/2017 era stata addirittura istituita una procedura arbitrale ad hoc presso l’ANAC. In molti ritenevano che un giorno anche gli obbligazionisti subordinati MPS sarebbero finiti in quel girone infernale ed invece, forse perchè “too big to fail”, la Banca è stata salvata seppure con gravi perdite per gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati.

Sappiamo che i titoli obbligazionari subordinati MPS sono stati successivamente convertiti, in forza del D.M. 237/2017, in azioni ordinarie, con grave perdita del valore.

Diversi obbligazionisti hanno ricorso ai Tribunali chiedendo il risarcimento del danno a vario titolo. Non ci occuperemo di tutti i motivi dedotti in giudizio dai vari (ex) obbligazionisti subordinati (nullità del contratto quadro, falsità delle firme, profili di rischio non idonei, ecc.) in quanto per lo più non hanno trovato accoglimento quanto, invece, di un motivo specifico e dirimente nei casi di vittoria giudiziaria, quello legato alla mancata indicazione della natura subordinata dell’obbligazione.

Possibile che una Banca possa tacere un fatto così importante al cliente? Tacere che si tratta di un’obbligazione subordinata? Ogni volta che ci capita di esaminare la documentazione dalla quale non risulta la natura subordinata di una obbligazione ci poniamo la stessa domanda: come è possibile? 

Abbiamo esaminato documenti di Banche coinvolte in crack (non MPS quindi) ove l’obbligazione risultava essere ordinaria al momento della sottoscrizione ed anche nel dossier titoli risultava esserlo. Solo dopo il crack è emerso che si trattava di obbligazioni subordinate. In effetti il codice ISIN apparteneva ad una obbligazione subordinata ma il cliente al momento della sottoscrizione non andava certo a fare il riscontro tra il codice e l’obbligazione, confidando che se nel documento di sottoscrizione la Banca la qualificava come ordinaria, lo era senz’altro. Ed invece…

Risarcimento del danno

Nel caso delle obbligazioni subordinate MPS, è capitato che gli operatori di sportello abbiano fatto sottoscrivere obbligazioni subordinate sulla base di documenti nei quali tale caratteristica non era mai citata.

Nascondere questa informazione costituisce, a carico dell’Intermediario (Banca MPS, emittente ed intermediaria delle obbligazioni) una gravissima violazione dei doveri informativi imposti dal TUF e dai Regolamenti CONSOB. La normativa, peraltro, impone un obbligo informativo rafforzato quando coincidono l’emittente e l’intermediario.

A fronte della gravità di questo inadempimento, la probabilità di ottenere il risarcimento dei danni è molto elevata.

La quantificazione del danno, di regola, viene così calcolata: somma investita nelle obbligazioni, detratto il controvalore delle azioni date in scambio, detratte le cedole incassate.

Cosa fare

Coloro che intendono attivarsi per recuperare le somme perdute devono reperire la documentazione relativa alla sottoscrizione delle obbligazioni subordinate MPS, comprese le specifiche informazione sull’investimento fornite dall’intermediario finanziario e la profilatura del rischio, oltre allo storico degli investimenti pregressi e successivi.

La responsabilità dell’intermediario nei confronti del cliente ha natura contrattuale ed è soggetta al termine di prescrizione decennale. E’ sufficiente inviare una diffida stragiudiziale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, per interrompere il decorso del termine.

La causa civile sarà tendenzialmente individuale perché ogni situazione è diversa dall’altra. Sono possibili cause cumulative quando le situazioni siano oggettivamente sovrapponibili (ad esempio tutti gli attori lamentano che non risultava la natura subordinata delle obbligazioni). 

E’ possibile intraprendere, in alternativa alla causa civile, il ricorso all’ACF (Arbitro per le controversie finanziarie) con il vantaggio di avere costi e tempistica ridotta rispetto al Tribunale civile; con lo svantaggio (non da poco) che le decisioni dell’ACF non sono esecutive come le sentenze pronunciate dai Tribunali e l’intermediario non è tenuto ad eseguirle, cioè a pagare quanto stabilito nella decisione arbitrale. 

Tuttavia, in alcuni casi viene proposto ricorso all’ACF e se ha esito positivo e l’intermediario non lo esegue, la decisione arbitrale viene utilizzata come “precedente” per adire l’autorità giudiziaria. Data la riconosciuta qualità dei componenti dei collegi decisori dell’ACF, le loro motivazioni sono tenute in ampia considerazione dai Giudici dei Tribunali.

Reperita tutta la documentazione, potrete rivolgervi ad un legale esperto della materia dell’intermediazione finanziaria che saprà consigliare quale percorso intraprendere.

pubblicato il
7 novembre 2022

di Diomede Pantaleoni