Contenzioso Scolastico e Precariato

Contenzioso Scolastico e Precariato

Carta del docente

Premessa

Accade che il MIUR violi in modo smaccato i principi di derivazione Eurounitaria, quelli, cioè, che provengono dall’Unione Europea e dovrebbero impegnare il Legislatore Italiano. 

Queste violazioni coinvolgono, necessariamente, una moltitudine di dipendenti della Scuola i quali, bisogna ammetterlo, spesso ben informati dei Loro diritti, non mancano di rivolgersi ai Sindacati della Scuola o ad avvocati esperti in materia per rivendicare in Tribunale i loro diritti.

Il nostro Studio legale si occupa da molti anni di diritto e legislazione scolastica e ciclicamente viene coinvolto in contenziosi su larga scala. Questa volta la materia del contendere e la c.d. Carta del Docente.

Pubblichiamo questo articolo anche per coloro che ci contattano per avere informazioni e che, leggendo questo breve scritto, possono farsi un’idea abbastanza precisa della questione.

Carta del Docente 

La Carta del Docente consiste in un bonus da utilizzare per l’acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

L’art. 1 comma 121 della L. 107/2015 che l’ha istituita, prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne’ reddito imponibile”.

Estensione agli insegnanti precari. Consiglio di Stato sentenza 1842/2022

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto che il sistema adottato dal Ministero con l’art. 1 comma 121 della L. 107/2015, determini una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico. Tale sistema, ritiene il Consiglio di Stato,  viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti..

Secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza in esame, l’interpretazione della legge deve tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell’art. 63 del CCNL).

E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente e che di essa debbano essere destinatari anche i docenti a tempo determinato così colmandosi la lacuna previsionale dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un’indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell’insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna. 

Le Sezioni Lavoro dei Tribunali si stanno uniformando alla decisione del Consiglio di Stato.

Il Tribunale di Torino sezione lavoro, con sentenza del 24 marzo 2022, resa nel procedimento RGL n. 1620/2021, ha accolto la domanda di un docente precario ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell’Amministrazione al pagamento in suo favore, per gli anni scolastici dal 2015/16 al 2020/21 della complessiva somma di euro 3.000,00 (euro 500,00 per ciascun anno).

Identica decisione ha assunto il Tribunale di Marsala con sentenza n. 803 del 07/09/2022 resa nelle cause riunite iscritte agli RG nn. 1285/2022 e 1286/2022. 

Chi può richiederlo

Hanno diritto a richiedere la Carta del docente tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, che hanno stipulato uno o più contratti a tempo determinato a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, con durata almeno fino al 30 giugno.

Coloro che sono stati immessi in ruolo potranno richiedere l’arretrato relativo al periodo di lavoro a tempo determinato se prestato negli anni scolastici a partire dal 2015/2016.

Non è rilevante la materia insegnata in quanto la Giurisprudenza non pone alcun limite in tal senso. La sentenza del Consiglio di Stato riguardava gli insegnanti di religione con contratti a tempo determinato ma il principio è estensibile a tutti i docenti, dato che il presupposto (la formazione) è comune a tutti.

Termine di prescrizione

L’art. 1 comma 121 della legge 13.7.2015 n. 107 dispone che “La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.

Non avendo natura retributiva, la Carta docente non soggiace al termine di prescrizione quinquennale previsto per la retribuzione e, dunque, deve presumersi che sia soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale.

Quindi è possibile chiedere il beneficio economico sino dall’a.s. 2015/2016 non essendo ad oggi maturata la prescrizione decennale.

Come fare per richiedere il pagamento della Carta Docente

Coloro che sono interessati ad ottenere il beneficio economico dovranno procurarsi i contratti a tempo determinato a decorrere dall’a.s. 2015/2016 o, in alternativa, un Certificato di servizio rilasciato dalla Scuola di appartenenza, ove vengono riportati gli anni di lavoro presso le scuole pubbliche e l’arco temporale di ciascun contratto.

Una volta predisposta questa documentazione potranno rivolgersi ad un legale esperto in diritto del lavoro scolastico per avviare il percorso giudiziario.