Infortuni sul lavoro e tutela INAIL

Infortuni sul lavoro e tutela INAIL

Il caso dell’artigiano e della fioriera

Occasione di lavoro

L’art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965 richiede, perchè l’INAIL intervenga con la copertura assicurativa dell’infortunio, che esso sia occorso “in occasione di lavoro”.

La giurisprudenza Costituzionale ha stabilito che nel concetto di “occasione di lavoro” è integrato il requisito della “professionalità del rischio” inteso quale rischio tipico al quale è sottoposto il lavoratore nello svolgimento della propria prestazione, che deve essere non estraneo alla sua attività lavorativa o a ciò che ad essa è connesso od accessorio”.

L’evento dannoso, inoltre, può anche dipendere da cause straordinarie o imprevedibili, dal fatto del terzo ed anche da colpa dello stesso lavoratore infortunato e deve avere con il lavoro un collegamento non meramente marginale.

Affinché si integri l’occasione di lavoro è necessario che l’evento lesivo sia derivato da:

  • rischio specifico proprio, insito nello svolgimento delle mansioni assegnate al lavoratore (il muratore che solleva un sacco di cemento;
  • rischio specifico improprio, che si riferisce ad attività prodromiche e accessorie, ma immediatamente connesse o strumentali allo svolgimento delle mansioni tipiche;
  • rischio ambientale, ovvero quello che dipende dall’ambiente, dalle macchine e dalle persone (colleghi, terzi e lo stesso infortunato);
  • rischio generico aggravato, ossia quel rischio che, pur essendo comune a tutti i cittadini che non svolgono l’attività lavorativa dell’assicurato, si pone in necessario collegamento con l’attività lavorativa del medesimo.

Il nesso causale è stato escluso nel caso di 

  • rischio generico, ovvero il rischio al quale il lavoratore soggiace al pari di tutti gli altri cittadini indipendentemente dall’attività lavorativa svolta;
  • rischio elettivo, quando ci troviamo in presenza di un comportamento abnorme, volontario ed arbitrario del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività lavorativa e tale da determinare una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento.

Il caso dell’artigiano e della fioriera

Il nostro Studio si è occupato del caso di un artigiano al quale l’INAIL ha negato il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro sul presupposto che non sussisteva l’occasione di lavoro.

L’assistito era socio lavoratore di un’impresa artigiana. Nel riposizionare due fioriere in cemento che erano state spostate al fine di permettere lo svolgimento dei lavori di pittura del capannone della società cadeva rovinosamente sopra la soglia di marmo sita all’ingresso del capannone aziendale in quanto una fioriera si ribaltava e gli schiacciava il piede. 

Veniva immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale dove i sanitari accertavano gravi traumi e fratture da schiacciamento. 

Presentava domanda di riconoscimento dell’infortunio sul lavoro che l’INAIL ha respinto sostenendo che “non spetta alcuna indennità in quanto l’attività esercitata non rientra tra quelle protette dalle norme sull’assicurazione infortuni”.

Giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Macerata 

Abbiamo proposto ricorso al Tribunale di Macerata sezione lavoro affermando che l’infortunio in cui è incorso il Cliente è stato la conseguenza di un’attività strumentale alla produzione del bene in quanto lavoro indispensabile alla prestazione lavorativa.

Ed infatti, le due fioriere che erano posizionate ai lati della porta d’ingresso del capannone dell’azienda erano state spostate tempo prima in quanto l’immobile doveva essere ridipinto e la loro presenza intralciava i lavori di pittura. Le stesse venivano dunque accostate provvisoriamente ad uno dei due cancelli di ingresso dell’azienda.

Terminati i lavori di pittura il Cliente ha dovuto riposizionare le due fioriere nel punto di origine, accanto al portone di ingresso dell’immobile. Queste, infatti, non potevano rimanere in quella posizione in quanto ostruivano uno dei due cancelli e comunque dovevano essere riposizionate nel posto di origine per rendere più decorosa la facciata dell’immobile.

Sottolineavamo il fatto che le fioriere erano beni accessori dell’azienda e venivano utilizzate per abbellirne l’immagine.

Il Cliente le stava ricollocando nella posizione originaria e tale incombente rientrava tra le mansioni accessorie dell’artigiano. Pulire l’ambiente, riordinare il luogo di lavoro, spostare gli arredi sono, infatti, mansioni accessorie a quelle proprie dell’artigiano.

L’INAIL non accettava l’origine professionale dell’infortunio perché non riteneva che lo spostare le due grosse fioriere di cemento rientrasse tra le attività protette dalle norme sugli infortuni sul lavoro. Tale decisione tuttavia era assolutamente errata in quanto l’infortunio di cui è stato vittima è derivato dal compimento di attività accessorie ma immediatamente e necessariamente connesse, o strumentali, allo svolgimento delle mansioni.

Ipotizzavamo il caso ben diverso dell’infortunio, seppur avvenuto all’interno del capannone ed in orario di lavoro, dovuto a cause del tutto slegate con l’attività lavorativa: il lavoratore che mentre gioca con un aquilone dentro il recinto aziendale, cade e si fa male.
Ovvio che non vi sarebbe alcun nesso con l’attività lavorativa.

L’INAIL si costituiva in giudizio ribadendo le proprie ragioni.

Il Tribunale, dopo una accurata fase istruttoria che ha comportato l’esame di diversi testimoni e l’espletamento di una consulenza medico legale, ha riconosciuto il nesso tra l’infortunio e l’attività lavorativa.

Giudizio di secondo grado dinanzi la Corte d’Appello di Ancona 

L’INAIL ha promosso appello dinanzi alla Corte d’Appello di Ancona chiedendo che questa facesse corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di occasione di lavoro con particolare riferimento alle attività protette dell’artigiano ai fini della tutela degli infortuni sul lavoro, ad avviso dell’INAIL violati dal Giudice di primo grado.

A parere dell’INAIL l’attività cui lo stesso stava attendendo al momento dell’infortunio esula dall’attività tutelata in quanto si sarebbe infortunato svolgendo una attività non direttamente e necessariamente connessa all’attività professionale svolta e al di fuori delle mansioni accessorie dell’artigiano”, dato che nella specie l’attività esercitata risultava essere la “costruzione di forni elettrici e attrezzature per pizzerie, rosticcerie, ristoranti e pasticcerie; riparazione e assistenza dei prodotti fabbricati”.

Proseguiva l’INAIL con la considerazione che “prima ancora di stabilire se in una determinata fattispecie sussista oppure no l’occasione di lavoro sotto il profilo del nesso di derivazione eziologica fra attività svolta ed evento, occorre individuare quale sia, in effetti, l’attività svolta dall’artigiano al momento dell’infortunio, per acclarare se essa sia inclusa tra le attività protette dal citato Testo Unico. La qualifica di persona assicurata, agli effetti della garanzia previdenziale contro gli infortuni sul lavoro, deve infatti essere dedotta dal concorso dei requisiti previsti dalla legge, i quali sono di carattere oggettivo – ossia relativi all’attività – e soggettivi – ossia relativi alla persona assicurata. Tale criterio assume una caratteristica e condizionante rilevanza per ogni figura di persona assicurata, ma va accentuato nell’ipotesi (che ricorre nei riguardi dell’artigiano) che la persona assicurata è tale non per tutta la sua attività lavorativa comprensivamente considerata, ma soltanto per una determinata specie di tale attività. “La Cassazione ha quindi posto in evidenza, in numerose pronunce sul punto, come sia necessario nel caso proprio dell’attività svolta da un artigiano, uno stretto collegamento tra l’attività svolta al momento dell’infortunio e l’attività lavorativa propriamente artigianale”.

L’INAIL sosteneva che che ci trovassimo di fronte alla figura del cd. “rischio liberamente elettivo” cioè quello al quale il lavoratore liberamente si espone senza che ve ne sia la necessità in relazione alla prestazione lavorativa che va svolgendo e che comporta che nessuna prestazione vada erogata nel caso di conseguente infortunio.

La Corte d’Appello di Ancona con sentenza n. 40/2022 ha rigettato l’appello promosso dall’INAIL facendo corretta applicazione dei criteri giurisprudenziali elaborati in materia di infortuni sul lavoro subiti dagli artigiani.

Scrive la Corte d’Appello: “La dinamica del sinistro denunciato è stata ricostruita in termini sostanzialmente conformi alla prospettazione attorea, attraverso le dichiarazioni dei testi escussi in primo grado, che hanno trovato riscontro anche nella documentazione fotografica acquisita agli atti; è dunque possibile affermare che effettivamente l’originario ricorrente, intento a riposizionare una pesante fioriera, temporaneamente spostata per consentire la tinteggiatura della parete del capannone aziendale, davanti alla quale era originariamente collocata ad evidente scopo ornamentale, è caduto sulla soglia d’ingresso del capannone, a causa del ribaltamento della fioriera stessa, che gli è finita sul piede, in tal modo riportando le lesioni meglio specificate in atti. Il riposizionamento delle fioriere al medesimo posto, in cui esse si trovavano prima dell’esecuzione dei lavori di pitturazione, può senz’altro farsi rientrare fra le attività di riordino del locali di lavoro; la stessa, infatti, va considerata come operazione di sistemazione degli arredi, indispensabile a ripristinare l’originaria fruibilità e funzionalità dei locali e degli spazi interni al luogo di lavoro. Si tratta, quindi, di attività che ben può definirsi svolta in occasione della prestazione lavorativa, perché funzionale al migliore utilizzo degli spazi aziendali, quindi indirettamente finalizzata a consentire la più efficiente esecuzione, al loro interno, della prestazione lavorativa in senso stretto.

Sotto distinto profilo, la condotta tenuta dal ricorrente non integra il c.d. rischio elettivo, poiché non ha assunto i caratteri del comportamento affatto imprevedibile ed ascrivibile a pura scelta dell’infortunato, del tutto esulante dalla logica delle esigenze lavorative; tale condotta, insomma, appare senza dubbio preordinata alla regolare esecuzione della prestazione lavorativa, connotandosi di valenza accessoria rispetto a quest’ultima.

Oltretutto, eventuali profili di colpa dell’infortunato nell’esecuzione delle manovre necessarie a riposizionare la fioriera, incluso un certo “fare” maldestro e poco cauto nello spostare o sollevare un oggetto di dimensioni e peso rilevanti, non varrebbero ad escludere il collegamento con l’occasione lavorativa, in quanto si tratterebbe di aspetti soggettivi della condotta, non incidenti sulla sua qualificazione come attività professionale in senso lato.

In forza dell’ormai consolidata elaborazione giurisprudenziale nella specifica materia, risultano, viceversa, escluse dalla tutela assicurativa degli artigiani unicamente quelle attività “…svolte nel proprio interesse, nell’interesse di congiunti o comunque a titolo di cortesia, poiché non può esservi prestazione lavorativa in senso proprio al di fuori di un rapporto giuridico obbligatorio, sia esso alla base di lavoro subordinato, oppure autonomo, societario o di collaborazione all’impresa familiare, del quale costituisca esecuzione…” (Cass.n. 15588/2002).

Conclude la Corte d’Appello “Ebbene, nel caso di specie, l’attività compiuta dal ricorrente, in relazione all’innanzi evidenziato suo valore strumentale, rispetto al ripristino nei luoghi di lavoro delle condizioni di regolare espletamento della prestazione lavorativa strictu sensu, può definirsi professionale in senso lato, dunque rientrante nell’oggetto della tutela assicurativa”.

L’INAIL non ha promosso ricorso in Cassazione e la sentenza d’appello è divenuta definitiva.