Fideiussioni omnibus conformi a schema ABI

Fideiussioni omnibus conformi a schema ABI

Nullità parziale e risvolti processuali.

Cass. Sezioni Unite n. 41994 del 30 dicembre 2021

La materia delle fideiussioni omnibus ed anche quelle conformi allo schema ABI, ha generato per anni un vastissimo contenzioso giudiziario che la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30 dicembre 2021 ha solo in parte chiarito.

Ricordiamo che la Banca d’Italia con Provvedimento n. 55 del 2.5.2005 ha espresso la censura in ordine alla modulistica ABI sui contratti di fideiussione omnibus contenente le previsioni relative alla clausola di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.

La Suprema Corte ha stabilito che i contratti di fideiussione stipulati a  valle  di  intese  dichiarate  parzialmente  nulle dalla Banca d’Italia,  in relazione  alle sole clausole  contrastanti  con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n.  287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma  3 della  legge 287/1990 e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una  diversa volontà delle parti.

Dunque le Sezioni Unite hanno aderito a quel filone giurisprudenziale che riteneva sussistere la nullità parziale di tali fideiussioni anziché totale, in ossequio al principio generale di conservazione del contratto. 

E’ fatto salvo, precisa la Suprema Corte, il diritto al risarcimento del danno da parte del fideiussore.

Non è questa la sede per ripercorrere l’excursus che ha portato la Suprema Corte a propendere per tale soluzione, piuttosto ci concentreremo su alcuni aspetti pratici del contenzioso post Sezioni Unite.

Tentativo obbligatorio di mediazione

La fideiussione non rientra tra i contratti bancari ma è un  contratto di garanzia. Ciò implica, a confutazione dell’eccezione classica degli istituti bancari, che non è necessario introdurre il preventivo tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010. In questo senso recentemente cfr. Tribunale Napoli sezione specializzata impresa sentenza 14.6.2022. Tuttavia, stante l’esistenza di giurisprudenza contraria anche recente (Trib. Nocera Inferiore 28.3.2019; Tribunale Roma 2.10.2019) è preferibile attivare il preventivo tentativo di mediazione per evitare di dovere poi lungamente contraddire sul punto nel processo. 

Competenza Tribunale Sezione Specializzata in materia di impresa o Tribunale Ordinario

La giurisprudenza di merito distingue a secondo che la questione della nullità per violazione della normativa antitrust sia sollevata in via principale ed allora la competenza è quella delle Sezioni specializzate in materia di imprese o a titolo di di eccezione. 

Secondo Tribunale Catania 26.10.2019, ogni qual volta sia proposta un’azione per fare valere la nullità dell’intesa anticoncorrenziale “a monte”, scatta la competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese individuate ai sensi dell’art. 4, comma 1 ter, D.Lgs. n. 168/2003, mentre in tutte le ipotesi in cui la domanda sia diretta contro il contratto “a valle” sottoscritto dal fideiussore è competente il Tribunale ordinario.

Domanda di nullità totale e non rilevabilità d’ufficio della nullità parziale

Che cosa accade se la parte attrice ha formulato la domanda di nullità totale del contratto di fideiussione e non anche, in via subordinata, la domanda di nullità parziale delle tre clausole ritenute nulle dalle Sezioni Unite? Ebbene secondo recente giurisprudenza (Tribunale di Napoli sopra citato) la nullità parziale del contratto non può essere rilevata d’ufficio e dunque, in assenza di una domanda ritualmente formulata, il Tribunale non può pronunciarsi. 

Ciò in quanto le Sezioni Unite hanno affermato sussistere la nullità parziale dei contratti di fideiussione conformi allo schema ABI in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema costituente l’intesa vietata, a meno che sia desumibile dal contratto o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

Dunque perché possa essere accolta la domanda di nullità totale l’attore avrebbe dovuto dedurre sul fatto -ed anche provare che- non avrebbe in ogni caso prestato la garanzia  senza le tre clausole sopra indicate (sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini).

Conclusioni

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito un principio che sarà necessariamente applicato dalla magistratura di merito e dalla Cassazione stessa a sezioni semplici. Dopo anni di incertezze è stato finalmente fissato un punto fermo a favore di tutti coloro che stanno subendo le conseguenze di una fideiussione prestata perché costretti a farlo e che intendono sciogliersi da essa almeno per ciò che riguarda le tre clausole di cui sopra, indubbiamente sfavorevoli a chi presta la garanzia.