Poste Italiane Spa, Invest Real Security, Alpha, Immobiliare Europa1, Obelisco

Poste Italiane Spa, Invest Real Security, Alpha, Immobiliare Europa1, Obelisco

Risarcimento del danno

In due parole

Poste Italiane ha fatto investire decine di migliaia di propri clienti in fondi di investimento immobiliare con risultati catastrofici. È possibile ottenere il risarcimento dei danni, i Tribunali accolgono le ragioni dei risparmiatori.

Per chi volesse saperne di più invitiamo a leggere l’articolo per intero.

Premessa

Parliamo oggi dei fondi di Investimento Invest Real Security, Alpha, Immobiliare Europa 1 e Obelisco collocati nella prima decade del 2000 da Poste Italiane Spa attraverso la sua capillare rete di uffici sul territorio.

Le quote dei fondi sono state vendute dagli uffici postali a migliaia di clienti sul presupposto della redditività e della totale sicurezza dei prodotti dato che l’intermediario era Poste Italiane Spa. Quello della sicurezza dei prodotti non era una deduzione dei clienti per il solo fatto che era del tutto inimmaginabile che Poste Italiane potesse collocare prodotti a rischio ma era un leitmotiv ripetuto a tutti i clienti: il prodotto era sicuro perché dietro agli investimenti c’era Poste Italiane.

Le cose non sono andate proprio così.

Particolarità del caso

Le cronache, anche quelle giudiziarie, sono disseminate di dissesti che hanno coinvolto negli anni e nei decenni scorsi numerose aziende Italiane. Rimandiamo ai nostri articoli per chi volesse approfondire alcuni casi (Il caso BIO-ON; Polizze assicurative linked; Polizze Go Global - Hansard - Novium - Health Italia Spa - A1 Life Spa; Obbligazionisti CMC Ravenna).

Quello dei Fondi collocati da Poste Italiane ha una peculiarità. Tutti, coloro che li hanno sottoscritti lo hanno fatto perché veniva loro garantito dagli impiegati di Poste italiane l’assoluta sicurezza dell’investimento quanto alla conservazione del capitale. La platea degli investitori nei Fondi proposti dalla società postale (che agiva come intermediario finanziario, ma questo non era chiaro a molti clienti) era per la gran parte costituita da persone con poca esperienza in prodotti di investimento.

Molti erano abituati a versare somme nei libretti postali o a sottoscrivere buoni fruttiferi postali.

Poste Italiane ha proposto la sottoscrizione di quote di fondi come alternativa ai buoni fruttiferi, prodotti che tutti i clienti conoscevano. La clientela media riteneva che ciò che gli veniva venduto fosse, in termini di sicurezza, assimilabile ai prodotti che per lunghi decenni tutti trovavano presso le filiali.

Nella realtà oltre ad essere ad alto rischio, venivano sovente venduti da impiegati che non avevano una preparazione specifica in materia di intermediazione finanziaria e che non hanno fatto firmare la modulistica obbligatoria prevista dal Testo Unico della Finanza e dai Regolamenti Consob. Proprio questo ha consentito a molti risparmiatori di vincere le cause ed ottenere il risarcimento. Affronteremo più avanti l’argomento.

Gli investimenti non erano a basso rischio, tutt’altro. Le somme versate dai clienti di Poste Italiane andavano ad alimentare l’acquisto, da parte di Società di Gestione del Risparmio, di immobili civili e commerciali per poi ricavarne un profitto (spesso attraverso la successiva rivendita) che remunerasse i sottoscrittori delle quote dei Fondi.

Ma il mercato immobiliare dell’epoca era ancora gravemente compromesso dalla crisi finanziaria di qualche anno prima e gli investimenti non solo non hanno dato il rendimento sperato ma addirittura hanno generato ingenti perdite. Rimane il dubbio se la scelta degli immobili da acquistare sia stata effettuata solo sulla base di parametri di prevista redditività. Considerato il buco nero generato da questi Fondi di investimento qualcuno potrebbe anche ritenere che il parametro della redditività non fosse l’unico criterio utilizzato dalle Società di gestione del risparmio nello scegliere gli immobili da acquistare.

Risarcimento del danno. Un caso concreto

Un certo numero di investitori ha deciso di rivolgersi all’autorità giudiziaria e molti all’Arbitro per le controversie finanziarie chiedendo che venisse accertata la responsabilità di Poste Italiane quale intermediario che ha venduto loro le quote dei Fondi.

Gli argomenti addotti dagli investitori hanno in numerosi casi convinto l’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) ed anche i Tribunali.

I motivi di ricorso erano in prevalenza i seguenti:

●       Assenza del Contratto quadro

●       Mancata profilatura dei clienti

●       Mancata consegna del documento sui rischi generali dell’investimento

●       Carenza di informazioni in punto di rischiosità dell’investimento

Questi argomenti sono stati sollevati dal nostro Studio legale in un caso dinanzi al Tribunale risoltosi in senso favorevole all’investitore. Questi i fatti.

Si era rivolto a noi un signore che sosteneva di avere perduto una somma rilevante investita attraverso Poste Italiane. Esaminati i documenti ci rendemmo conto che aveva investito nei tre Fondi Alpha, Immobiliare Europa 1 e Obelisco e che alla scadenza non era rientrato delle somme investite.

Sottoponemmo il cliente alla consueta intervista per conoscere la sua esperienza in materia di investimenti finanziari e ci rendemmo presto conto che non ne aveva affatto. Per nostra prassi questa analisi dell’esperienza finanziaria viene eseguita non solo attraverso l’analisi dello storico degli investimenti ma anche attraverso l’esame delle caratteristiche del cliente (titolo di studio, ambito lavorativo, interessi extra lavorativi, letture preferite, eventuali invalidità) perché non di rado fanno emergere aspetti utili ai fini della decisione se agire o meno in giudizio (in inglese litigation strategy).

Il cliente non aveva alcuna esperienza in materia finanziaria e tra i documenti che ci aveva sottoposto mancavano il contratto quadro, la profilatura cliente, il documento sui rischi generali dell’investimento.

Abbiamo deciso di scrivere a Poste Italiane Spa per chiedere il risarcimento del danno e la consegna dei documenti predetti (il fatto che il cliente non ne avesse copia non implicava necessariamente che l’intermediario non glieli avesse fatti compilare e sottoscrivere). L’azienda postale non ha mai riscontrato la richiesta stragiudiziale di danni e non ha inviato i documenti richiesti. Questo atteggiamento di chiusura totale ci ha fatto ritenere che non li avesse mai fatti sottoscrivere al cliente.

Abbiamo introdotto allora la mediazione obbligatoria contro Poste Italiane Spa alla quale non ha aderito essendo preciso diritto dell’intermediario non partecipare alla procedura di mediazione.

Non rimaneva che agire in giudizio. Abbiamo optato per il Tribunale e non per l’ACF in quanto all’epoca non sapevamo se Poste Italiane avrebbe dato esecuzione alla decisione eventualmente favorevole dell’Arbitro per le controversie finanziarie (la cui statuizione non è esecutiva come la sentenza di un Tribunale).

Nell’atto introduttivo del giudizio abbiamo sollevato la questione della nullità degli investimento per mancanza del contratto quadro (violazione dell’art. 23 del Testo Unico Finanza) e della responsabilità contrattuale per non avere compilato il profilo dei rischi e fatto sottoscrivere il documento sui rischi generali dell’investimento (Comunicazione CONSOB n. DI/98060861 del 23.7.1998 e art. 28 del Regolamento Consob 11522/1998) oltre a non avere fornito alcuna informazione sui rischi effettivi dell’investimento. Queste richieste, se accolte, prevedono l’obbligo risarcitorio in favore dell’investitore.

Poste Italiane si è costituita in giudizio affermando che il contratto quadro non era necessario e non prendendo neppure posizione sulla mancanza degli altri documenti. Per potersi difendere Poste Italiane è arrivata a sostenere che il cliente era espertissimo in materia finanziaria e abituato a leggere riviste finanziarie. L’affermazione, del tutto falsa, era anche contraddetta dal titolo di studio della persona e dal tipo di attività lavorativa che svolgeva.

All’esito del processo il Tribunale ha accertato la carenza documentale per non avere fatto sottoscrivere il contratto quadro ed ha condannato Poste Italiane Spa a risarcire tutti i danni subiti dal cliente pari alla somma investita.

Cosa fare

La decisione del Tribunale che abbiamo commentato non è insolita ed anzi si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato che vede Poste Italiane condannata a risarcire i danni agli investitori nei casi dei Fondi Invest Real Security, Alpha, Immobiliare Europa 1 e Obelisco.

Coloro che intendono attivarsi per tentare di recuperare le somme perdute devono reperire la documentazione relativa alla sottoscrizione dei Fondi di investimento, comprese le specifiche informazione sull’investimento fornite dall’intermediario finanziario Poste Italiane e la profilatura del rischio oltre allo storico degli investimenti pregressi e successivi.

La responsabilità dell’intermediario nei confronti del cliente ha natura contrattuale ed è soggetta al termine di prescrizione decennale. Dato il tempo trascorso dalla data di stipula dell’investimento potranno richiedere i danni solo coloro che hanno già interrotto il termine di prescrizione inviando una raccomandata a Poste Italiane.

La causa civile sarà tendenzialmente individuale perché ogni situazione è diversa dall’altra. Sono possibili cause cumulative quando le situazioni siano oggettivamente sovrapponibili (stesso nucleo familiare, profili di rischio e informative simili ecc.).

E’ possibile intraprendere, in alternativa alla causa civile, il ricorso all’ACF (Arbitro per le controversie finanziarie) con il vantaggio di avere costi e tempistica ridotta rispetto al Tribunale Civile; con lo svantaggio (non da poco invero) che le decisioni dell’ACF non sono esecutive come le sentenze pronunciate dai Tribunali e l’intermediario non è tenuto ad eseguirle cioè a pagare quanto stabilito nella decisione arbitrale. Tuttavia in alcuni casi viene proposto ricorso all’ACF e se ha esito positivo e l’intermediario non lo esegue, viene utilizzato per adire l’autorità giudiziaria. Data la riconosciuta qualità dei componenti dei collegi decisori dell’ACF, le loro motivazioni sono tenute in ampia considerazione dai Tribunali.