Polizze assicurative linked.

Polizze assicurative linked.

Riflessi sui processi in corso della sentenza della Corte di Cassazione n. 6319/2019.

Premessa

Le polizze assicurative unit linked o index linked, la cui prestazione sia in caso di sopravvivenza che di morte del sottoscrittore è legata ai fondi nei quali i premi vengono investiti o all’andamento di un indice azionario o obbligazionario, hanno da sempre generato una notevole conflittualità. In parte dovuta al fatto che vengono non di rado vendute a soggetti del tutto ignari della natura ad alto rischio del prodotto in questione, in parte dovuta al fatto che non è infrequente che i fondi presentino forti perdite e la polizza perda di conseguenza valore. Negli anni si è sviluppato un vasto contenzioso volto a stabilire la natura assicurativa, finanziaria o mista assicurativo/finanziaria di queste polizze al fine di valutarne l’aderenza alla normativa in materia di intermediazione finanziaria ed assicurativa.

Corte Cassazione 6319/2019

La Corte di Cassazione si è più volte interessata a questa materia e con sentenza n. 6319 del 5.3.2019 ha stabilito un principio potenzialmente dirompente i cui effetti non paiono pienamente colti.

La Suprema Corte ha stabilito da un lato che queste polizze vanno trattate quali contratti di assicurazione anche ove sia prevalente la causa finanziaria ma anche che devono “comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile” in materia di contratto di assicurazione in generale.

Per la Cassazione il giudice di merito ha il compito di valutare la congruità “della copertura assicurativa … con riferimento all’ammontare del premio versato dal contraente, all’orizzonte temporale ed alla tipologia di investimento”. Se le polizze in questione sono “caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita)” deve farsi applicazione degli artt.1882 e seguenti del codice civile in particolare deve trasferirsi in concreto dall’assicurato all’assicuratore del c.d. rischio demografico, legato al verificarsi di un evento della vita umana. Secondo la Cassazione dovrà verificarsi che “l’entità della copertura assicurativa” non sia “talmente irrisoria da vanificare completamente l’equilibrio delle prestazioni”. E’ molto frequente che queste polizze non garantiscano per nulla il rischio morte o in misura del tutto irrisoria.

Secondo la Suprema Corte in questi casi può aversi la nullità del contratto con obbligo per l’intermediario o per la società che ha emesso la polizza di risarcire il danno (o restituire il premio per chi lo ha incassato).

Conseguenze anche sui processi in corso

L’aspetto più dirompente della sentenza n. 6319/2019 è passato in sordina ed è costituito dal fatto che la Cassazione afferma che trattandosi di nullità questa sia rilevabile d’ufficio, anche in grado di appello ed anche senza specifica eccezione da parte dell’attore che deve però avere già sollevato l’eccezione di nullità anche se a diverso titolo. Ciò ha riflessi notevolissimi anche nei processi in corso: è sufficiente che l’investitore abbia sollevato eccezione di nullità anche a diverso titolo, per esempio per mancanza del contratto quadro, che potrà sempre ottenere una pronuncia di nullità del contratto di polizza per mancanza del c.d. rischio demografico, ed anche in grado di appello. Dato che la giurisprudenza di primo grado è altalenante sulla natura di tali polizze e sulla normativa applicabile, il TUF o il Codice delle Assicurazioni, l’investitore risultato soccombente in primo grado potrà tentare di ottenere una riforma della sentenza sollevando la questione della mancanza del rischio demografico in appello a condizione che abbia, in primo grado, eccepito la nullità della polizza seppur a diverso titolo.

Molte sentenze negative per i risparmiatori dinanzi ai Tribunali potrebbero essere riformate in appello ed anche quelle positive potrebbero ricevere una conferma in appello seppure a diverso titolo di nullità.

La linea interpretativa offerta dalla Cassazione vale ovviamente anche per chi non ha ancora iniziato il percorso giudiziario.

Verificheremo sul campo l’applicazione del principio fissato dalla Corte di Cassazione da parte dei Tribunali e delle Corti d’Appello nel contenzioso in materia di polizze assicurative linked che lo Studio patrocina da diversi anni.